Difesa personale e legittima difesa
- Licia
- 23 mag
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La legittima difesa, disciplinata dall'art. 52 del Codice penale italiano, rappresenta una delle principali cause di giustificazione in ambito penale. Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato i contorni applicativi di questa scriminante, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 36/2019.
Presupposti della legittima difesa
La Corte di Cassazione ha ribadito che per invocare la legittima difesa è necessario che sussista un pericolo attuale e concreto di un'offesa ingiusta. La reazione difensiva deve essere necessaria e proporzionata all'offesa subita. In particolare, la sentenza n. 41528 del 12 novembre 2024 ha sottolineato l'importanza di una valutazione "ex ante" delle circostanze, considerando sia le modalità dell'episodio sia eventuali fatti precedenti che possano aver influenzato la percezione del pericolo imminente.
Legittima difesa putativa
La legittima difesa putativa si configura quando l'agente, per errore scusabile, ritiene erroneamente di trovarsi in una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Tuttavia, tale errore deve essere giustificato da una situazione concreta e obiettiva che abbia indotto l'agente a convincersi della necessità di difendersi. La sentenza n. 30608 del 5 luglio 2024 ha precisato che l'errore deve trovare adeguata giustificazione in circostanze fattuali concrete.
Esclusione della legittima difesa in caso di pericolo volontariamente determinato
La giurisprudenza ha escluso la configurabilità della legittima difesa quando l'agente ha volontariamente determinato una situazione di pericolo. La sentenza n. 46921 del 15 marzo 2023 ha affermato che, in tali casi, manca il requisito della necessità della difesa, poiché l'agente ha accettato volontariamente la situazione di pericolo da lui stesso creata.
Legittima difesa domiciliare
Le modifiche introdotte dalla Legge n. 36/2019 hanno previsto una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa nei casi di legittima difesa domiciliare. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale presunzione opera solo quando l'intrusione nell'abitazione avviene con violenza o minaccia. La sentenza n. 40414 del 2 ottobre 2019 ha escluso la legittima difesa in un caso in cui l'intrusione non era accompagnata da violenza o minaccia, ritenendo insufficiente la sola introduzione nel domicilio per giustificare una reazione difensiva.
Eccesso colposo nella legittima difesa
L'eccesso colposo si verifica quando l'agente eccede i limiti della legittima difesa per errore, ad esempio reagendo in modo sproporzionato all'offesa subita. La sentenza n. 48769 del 19 ottobre 2023 ha ribadito che l'accertamento dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante", valutando le circostanze concrete del caso.
La giurisprudenza recente ha contribuito a delineare con maggiore precisione i confini della legittima difesa, evidenziando l'importanza di una valutazione attenta e concreta delle circostanze in cui si verifica l'evento. È fondamentale che l'agente si trovi in una situazione di pericolo attuale e concreto, non volontariamente determinata, e che la reazione difensiva sia necessaria e proporzionata all'offesa subita.

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