top of page

Quando chi assiste non fa nulla: profili penali dell’omissione di soccorso nei casi di aggressione in strada

  • Immagine del redattore: Licia
    Licia
  • 13 apr
  • Tempo di lettura: 6 min

Nei video di aggressioni avvenute in strada – come quello oggetto di questo commento – il dato che colpisce non è solo la violenza dell’autore materiale, ma spesso anche il comportamento di chi assiste: persone presenti, a pochi metri, che non intervengono, non si avvicinano, non chiamano aiuto, non attivano alcuna forma di soccorso.


È proprio in questi casi che, accanto alla responsabilità dell’aggressore, può sorgere una domanda giuridica precisa:


chi assiste e non fa nulla rischia di rispondere penalmente?


La risposta, in diritto, è: dipende.


E il punto centrale è uno solo: quando l’inerzia diventa omissione penalmente rilevante.


Che cos’è, in diritto, l’omissione di soccorso

L’omissione di soccorso è il reato che punisce chi, trovandosi di fronte a una persona in pericolo, non presta l’assistenza dovuta oppure non avvisa immediatamente l’autorità.


La norma di riferimento è l’art. 593 del Codice penale, oggi vigente, che dispone – per quanto qui interessa – che:


chiunque, trovando una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità, è punito penalmente.

La disposizione tutela due beni fondamentali:

  • la vita

  • l’incolumità individuale


Ma, in senso più ampio, tutela anche un principio essenziale dell’ordinamento :nessuno può restare totalmente indifferente di fronte a una situazione di pericolo grave e concreto. 


Il testo della norma: art. 593 c.p. spiegato in modo chiaro

L’art. 593 c.p. disciplina due ipotesi principali. Quella che interessa episodi come questo è il secondo comma.


Art. 593 c.p. – parte rilevante

Punisce chi:

  • trova un corpo umano che sia o sembri inanimato, oppure

  • trova una persona ferita o altrimenti in pericolo,


e:

  • non presta l’assistenza occorrente, oppure

  • non dà immediato avviso all’autorità.


Cosa significa, in concreto?

Significa che la legge non pretende necessariamente un intervento fisico eroico.

La norma impone, prima di tutto, una attivazione minima ma reale.


Questa attivazione può consistere, a seconda dei casi, in:

  • chiamare il 112

  • chiamare il 118

  • allertare immediatamente le forze dell’ordine

  • richiamare l’attenzione di altri presenti

  • interrompere, se possibile e senza esporsi irragionevolmente, una situazione di pericolo

  • prestare il primo aiuto concretamente possibile


In altre parole: non sempre il cittadino è obbligato a “combattere” l’aggressore; ma non può fingere di non vedere.


Quando il reato sussiste davvero

Perché si configuri il reato di omissione di soccorso non basta un giudizio morale (“si sono comportati male”).Servono invece alcuni presupposti giuridici precisi.


a) Deve esserci una situazione di pericolo concreta

La persona offesa deve trovarsi in una condizione di:

  • ferimento

  • incapacità

  • vulnerabilità

  • pericolo serio per la propria integrità fisica


Nel caso di una aggressione in strada, se la vittima è:

  • a terra

  • colpita ripetutamente

  • incapace di difendersi

  • visibilmente ferita o in stato di shock


il requisito del pericolo può dirsi, almeno in astratto, pienamente integrato.


b) Il soggetto deve “trovare” la persona in pericolo

La giurisprudenza ha più volte chiarito che il reato richiede, in linea generale, un contatto percettivo diretto con la situazione di pericolo: cioè bisogna vedere, percepire, rendersi conto di ciò che sta accadendo.


Tradotto sul piano pratico: chi era lì, chi ha assistito, chi ha visto chiaramente la scena, non può poi sostenere con leggerezza di non avere avuto contezza del pericolo.


c) Deve esserci una vera omissione

L’omissione si realizza quando il soggetto:

  • non aiuta


    e, soprattutto,

  • non allerta nessuno


Questo è il passaggio più importante.


Perché, dal punto di vista penalistico, in molti casi il problema non è tanto il fatto di non essere intervenuti fisicamente, quanto il fatto di non aver fatto assolutamente nulla.


Se una persona assiste a un’aggressione e:

  • non chiama i soccorsi,

  • non chiama la polizia,

  • non segnala l’accaduto,

  • non si attiva in alcun modo,

la sua posizione giuridica diventa molto più delicata.

Nel caso di un’aggressione in corso: bisogna per forza intervenire fisicamente?

Qui occorre essere molto chiari, anche per evitare semplificazioni pericolose.


No: la legge non impone un sacrificio eroico o suicida


L’ordinamento non pretende che un privato cittadino si lanci fisicamente contro un aggressore violento, magari armato o in evidente stato di alterazione.


Questo punto è fondamentale.


L’“assistenza occorrente” di cui parla l’art. 593 c.p. va letta in rapporto alle circostanze concrete:

  • numero degli aggressori

  • violenza in atto

  • presenza di armi

  • possibilità reale di aiuto

  • rischio per chi presta soccorso


Quindi:

  • non sempre è doveroso l’intervento fisico

  • quasi sempre è doveroso l’allarme immediato


Ed è proprio qui che, nei video di violenza urbana, spesso si apre il vero vuoto:non l’assenza dell’eroe, ma l’assenza del minimo sindacale di reazione.


Se la vittima è già soccorsa da altri, il reato c’è lo stesso?

Anche questo è un punto giuridicamente interessante.

Se:

  • i soccorsi sono già stati attivati,

  • la polizia è già stata chiamata,

  • una o più persone stanno già prestando assistenza effettiva,

la posizione del singolo spettatore cambia.


In quel caso, infatti, può mancare il requisito dell’omissione “utile”, perché la situazione di soccorso è già in corso.


Ma attenzione: non basta presumere che “qualcuno avrà chiamato”.


Chi assiste a una scena grave non può limitarsi a confidare passivamente nel fatto che altri si attiveranno.


Questo è uno dei nodi più importanti, anche psicologicamente: la responsabilità si dissolve nel gruppo, ma il diritto penale guarda al comportamento concreto del singolo.


Le pene previste

L’art. 593 c.p. prevede, per l’omissione di soccorso:

  • reclusione fino a un anno


    oppure

  • multa fino a 2.500 euro.

Inoltre, la norma prevede un aggravamento se dall’omissione derivano conseguenze più gravi:

  • se deriva una lesione personale, la pena è aumentata

  • se deriva la morte, la pena è raddoppiata.


Attenzione però: per contestare l’aggravamento dell’evento (lesioni o morte), non basta che la vittima sia poi peggiorata. Occorre accertare anche il nesso causale tra l’omissione e l’evento, cioè dimostrare che un intervento doveroso avrebbe verosimilmente evitato o ridotto il danno. La giurisprudenza di legittimità continua a ribadire questo principio.


Applicazione al caso specifico: i presenti potrebbero rispondere di omissione di soccorso?

Venendo all’episodio in questione, e ragionando solo in termini astratti e giuridici (senza sostituirsi a un accertamento giudiziario), la questione può essere impostata così:


Se i presenti:

  • hanno assistito chiaramente alla scena,

  • hanno percepito una situazione di pericolo concreta,

  • non sono intervenuti nemmeno chiamando i soccorsi o le forze dell’ordine,

allora può profilarsi, in astratto, il reato di omissione di soccorso.


Se invece:

  • qualcuno ha subito chiamato il 112/118,

  • la vittima era già presa in carico,

  • le persone presenti erano in una situazione di serio pericolo personale che impediva un aiuto diretto,


la valutazione cambia e la rilevanza penale può ridursi o anche escludersi.


Quindi il punto non è:

“Perché non si sono buttati nella rissa?”


Il punto giuridico è: “Hanno fatto almeno ciò che la legge esigeva in quel momento?”

Ed è una domanda molto diversa.


Attenzione a non confondere l’art. 593 c.p. con altri reati omissivi

Nei casi più gravi, l’omissione di soccorso può non essere l’unica ipotesi rilevante.

In presenza di una specifica posizione di garanzia – cioè di un obbligo giuridico particolare di protezione – possono venire in rilievo fattispecie più gravi.

Qui entra in gioco l’art. 40, comma 2, c.p., secondo cui:

“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Tradotto: chi aveva il dovere giuridico specifico di impedire un evento lesivo e non lo fa, può rispondere non solo di omissione di soccorso, ma addirittura del reato-evento (ad esempio lesioni o omicidio colposo/omicidio omissivo improprio), se ne ricorrono i presupposti.


Questo però riguarda tipicamente:

  • genitori

  • tutori

  • operatori sanitari

  • addetti alla sicurezza

  • soggetti con funzioni di protezione o controllo


Nel caso dei semplici passanti, invece, la norma di riferimento resta di regola proprio l’art. 593 c.p.


Il problema giuridico e sociale: la normalizzazione della passività

Sul piano strettamente penale, non ogni passività è automaticamente punibile.


Ma sul piano sociale – e sempre più spesso anche processuale – c’è un dato che merita attenzione:


stiamo assistendo a una progressiva normalizzazione dell’inerzia collettiva di fronte alla violenza.


Questo produce almeno tre effetti molto gravi:

  1. aumenta il rischio per la vittima, che resta esposta più a lungo

  2. rafforza l’aggressore, che percepisce l’assenza di opposizione

  3. abbassa la soglia di reazione sociale, fino a far sembrare “normale” ciò che normale non è


Ed è proprio in questo vuoto che il diritto penale arriva tardi, perché la repressione interviene dopo. La prevenzione, invece, dipende dalla preparazione delle persone.


L’omissione di soccorso non è una formula astratta da manuale.

È una norma che riguarda, molto concretamente, ciò che accade ogni volta che qualcuno:

  • viene colpito,

  • cade,

  • resta a terra,

  • chiede aiuto,

  • e attorno trova solo occhi, ma nessuna azione.


Sul piano giuridico, non si può affermare automaticamente che chiunque non intervenga fisicamente commetta reato. Ma si può affermare con certezza una cosa:

chi assiste a una persona ferita o in grave pericolo non è libero, in diritto, di non fare assolutamente nulla.


E questa considerazione vale non solo per il singolo episodio commentato, ma per tutti i casi simili che sempre più spesso circolano sui social o nelle cronache locali.

Perché ogni volta che la violenza incontra la passività collettiva, il problema non è più soltanto criminale.


Diventa anche civile, culturale e di sicurezza personale.


Ed è esattamente per questo che oggi un serio percorso di difesa personale non dovrebbe insegnare soltanto come difendersi da un’aggressione, ma anche come leggere una situazione critica, come attivarsi correttamente, come aiutare senza improvvisare e come non restare paralizzati davanti al pericolo.


Perché, molto spesso, tra il “non sapevo cosa fare” e il “ho fatto la cosa giusta” passa tutta la differenza tra assistere… e soccorrere.

L'omissione di soccorso in Italia è fattispecie penalmente rilevante e perseguibile ai sensi di legge
L'omissione di soccorso in Italia è fattispecie penalmente rilevante e perseguibile ai sensi di legge

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page